Il 1 settembre 2025 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo 2025/877che riguarda il divieto di utilizzo nei prodotti cosmetici di alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR). Tra queste ritroviamo il TPO e il DMTA, sostanze comunemente presenti negli smalti semipermanenti e gel, utilizzati per migliorare la resa, favorire l’adesione dei prodotti e l’indurimento degli smalti sotto la luce UV. In seguito a questo provvedimento tutti i prodotti contenenti tali sostanze, a partire dal 1 settembre 2025, non potranno più essere distribuiti, venduti e utilizzati.
In questo articolo spieghiamo cosa sono il TPO e il DMTA, cosa prevede in dettaglio il nuovo regolamento europeo e quali sono i rischi per la salute associati al loro utilizzo.
Indice
TPO e DMTA: cosa sono e qual è la loro funzione negli smalti

Il TPO (Dimetilbenzoil Difenilfosfina Ossido) è una sostanza in grado di favorire l’indurimento degli smalti semipermanenti o gel sotto la lampada UV. In particolare, è un fotoiniziatore in forma liquida, ovvero una sostanza che dà inizio alla reazione di polimerizzazione. Vediamo le diverse fasi della reazione:
- Assorbimento della luce UV (lampada) da parte del TPO.
- Frammentazione del TPO con rilascio di radicali liberi.
- Innesco della reazione di polimerizzazione.
- Indurimento, ovvero trasformazione dello smalto da uno stato liquido ad uno solido stabile.
Il DMTA (Dimetiltolilammina) è una sostanza utilizzata come condizionante per migliorare l’adesione dei prodotti (primer, basi) all’unghia.
TPO e DMTA: perché sono considerati pericolosi? Classificazione CMR
Con il termine CMR si intendono le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Vediamo in dettaglio quali sono gli effetti che possono avere sulla salute umana se inalate, ingerite o applicate sulla pelle.
- Effetti cancerogeni: possono causare il cancro o aumentare l’incidenza del cancro nelle persone più esposte.
- Effetti mutageni: possono provocare mutazioni genetiche a livello del DNA, trasmissibili alle generazioni successive.
- Effetti reprotossici: possono influenzare la fertilità, le funzioni riproduttive e lo sviluppo fetale.
In base al grado di pericolosità le sostanze CMR si distinguono in:
- CMR1A: sono le sostanze per le quali gli effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione sono stati accertati.
- CMR1B: sostanze con effetti cancerogeni, mutageni e reprotossici presunti, ma per le quali sono necessarie ulteriori verifiche.
- CMR2: sostanze sospettate di avere tali effetti, ma che richiedono studi più approfonditi per la valutazione effettiva del rischio.
Il TPO e il DMTA sono classificati come sostanze CMR1B. Vediamo di seguito cosa vuol dire a livello di normativa europea.
Regolamento Europeo (CE) per i prodotti cosmetici: novità
Il Regolamento Europeo (CE) n.1223/2009 stabilisce il divieto di utilizzo nei cosmetici delle sostanze CMR classificate nelle categorie CMR1A, 1B e 2.
In alcuni casi possono esserci delle deroghe, in particolare per le sostanze appartenenti alle categorie CMR1B e 2. Affinché venga rivalutato il rischio è necessario che le sostanze siano sottoposte ad ulteriori studi da parte del Comitato Scientifico dell’Unione Europea per la sicurezza dei consumatori (Sccs). In assenza di tale valutazione, il divieto si applica sia per la produzione, sia per la commercializzazione che per l’utilizzo sul consumatore finale dei prodotti cosmetici contenenti tali sostanze.
Ad esempio, In precedenza, lo studio Sccs/1528/14 aveva stabilito che il TPO era sicuro per l’uso cosmetico in concentrazioni inferiori al 5%.
Quali sono le novità?
L’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha cambiato la classificazione di alcune sostanze, tra cui TPO e DMTA, portandole alla categoria 1B. Pertanto, con il nuovo Regolamento Europeo 2025/877 è scattato il divieto di utilizzo di suddette sostanze a partire dal 1 settembre 2025. Al momento non sono state presentate richieste di deroghe nell’utilizzo delle sostanze nei prodotti cosmetici a determinate condizioni, pertanto quanto stabilito dal precedente studio Sccs del 2014 non risulta più valido.
Per adeguarsi alla normativa, tutti i prodotti già in commercio, aperti nei saloni o a casa contenenti TPO e/o DMTA non potranno più essere utilizzati. Si consiglia un’attenta lettura dell’INCI dei prodotti per valutarne la sicurezza. Le aziende, di certo, faciliteranno i consumatori con le diciture TPO-free applicate direttamente in etichetta.
Cosa succede se ho usato smalti contenenti TPO e DMTA?
Per le sostanze chimiche bisogna distinguere tra pericolo intrinseco e rischio chimico.
Il pericolo intrinseco si riferisce alla natura stessa della sostanza e alla possibilità che questa causi effetti nocivi cancerogeni, mutageni e reprotossici (criterio su cui si basa la classificazione CMR). Diverso è il rischio chimico della sostanza che dipende, oltre che dalla natura della sostanza (pericolo intrinseco) anche dalle condizioni di utilizzo ed esposizione che determineranno la probabilità che si manifestino gli effetti nocivi.
Ad esempio, se i prodotti contenenti TPO vengono utilizzati da personale qualificato e con strumentazioni adeguate, considerando anche le basse concentrazioni presenti negli smalti, non ci dovrebbero essere rischi di tossicità acuta. Tuttavia, a causa della loro pericolosità intrinseca, sono necessari studi più approfonditi per valutare gli effetti a lungo termine sulla fertilità e riproduzione.
Conclusione
In conclusione, in assenza di eventuali deroghe a questo divieto, dobbiamo ricordare quanto segue:
- TPO e DMTA sono state riclassificate come sostanze CMR1B con effetto nocivo sulla riproduzione.
- Essendo sostanze CMR1B sono vietate nei prodotti cosmetici, tra cui smalti semipermanenti e gel.
- Il divieto è attivo dal 1 settembre 2025 e riguarda la produzione, la commercializzazione, la vendita e l’utilizzo di tali smalti nei saloni professionali.
- Per cui, anche se i prodotti sono stati acquistati precedentemente o sono aperti non possono più essere utilizzati.
Al fine di chiarire dubbi e incomprensioni, la Commissione Europea ha reso disponibile sul suo sito un documento Q&A di domande e risposte inerenti alla nuova normativa sull’utilizzo di TPO e DMTA nei prodotti cosmetici.
Fonti
- Regolamento Europeo 2025/877
- TPO in Nails Products: Questions&Answers
- Uso del Trimetilbenzoil Difenilfosfina Ossido (TPO) nei prodotti cosmetici, chiarimenti
Crediti immagini
- Immagine in evidenza: https://pixabay.com/it/photos/smalto-per-unghie-unghie-manicure-2112359/
- Figura 1: https://www.pexels.com/it-it/foto/mani-dentro-interno-interni-7755284/