Introduzione
Il 21 Marzo 2023 è entrato in vigore il nuovo Decreto Legislativo numero 18 del 23 febbraio 2023 (Decreto Legislativo 18/2023), riguardante nello specifico le acque destinate al consumo umano. Dopo oltre 20 anni dal D. Lgs. 31/2001, è subentrata una nuova legge che porterà ad alcune modifiche.
Il nuovo decreto attua la Direttiva UE 2020/2184 del 16 Dicembre 2020, e introduce inoltre il concetto di rischio sulla rete idrica per garantire la qualità delle acque potabili.
L’obbligo si applica dal 21 Marzo 2023, e in dettaglio il Decreto Legislativo 18/2023 prevede:
- Definizione del Piano di Sicurezza Acque
- Valutazione del Rischio
- Definizione del Piano Analitico e di Campionamento
- Esecuzione delle Analisi
- Eventuale comunicazione di fuori limiti agli organi di controllo.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda direttamente alla lettura del testo del decreto:
Parametri analitici: microbiologici
Dal punto di vista analitico, con il Decreto Legislativo 18/2023 vengono introdotti nuovi parametri con anche nuovi limiti di riferimento. Vediamone alcuni.
In questo articolo approfondiremo in particolare l’introduzione del parametro Legionella all’interno del decreto e dei Colifagi somatici.
La Legionella è un batterio che abbiamo imparato a conoscere, e che abbiamo approfondito più nello specifico in diversi articoli. Dopo anni di attesa è diventato uno dei parametri analitici previsti dal decreto della qualità delle acque destinate al consumo umano. Nell’Allegato I parte D “Parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni” è stato introdotto anche il valore limite di riferimento:
Parametro | Unità di misura | Valore limite |
Legionella | UFC/L | < 1000 |
Nell’Allegato II parte A, invece, troviamo il parametro Colifagi somatici. Abbiamo già visto le principali caratteristiche dei batteriofagi, ma cosa si intende per Colifagi somatici? Forse non tutti sanno che per batteriofago si intende un virus che infetta esclusivamente i batteri. Un Colifago, invece, è definito come un batteriofago in grado di infettare Escherichia coli.
Il decreto introduce i Colifagi somatici come indicatore di contaminazione per le acque non trattate con valore limite di riferimento:
Parametro | Unità di misura | Valore di riferimento |
Colifagi somatici (per acque non trattate) | UFC/100 ml | 50 |
Nell’Allegato III parte A “Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi” vengono indicati alcuni metodi analitici, e nello specifico per Legionella si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 11731 (metodo colturale). Per integrare, si possono utilizzare altri metodi non colturali, ossia i metodi molecolari (qPCR, ISO/TS 12869).
Per i Colifagi somatici, invece, si fa riferimento alla UNI EN ISO 10705-2 e ISO 10705-3.
Aziende interessate al nuovo Decreto Legislativo 18/2023
L’Allegato VIII articolo 2 del Decreto Legislativo 18/2023 elenca alcuni esempi, non esaustivi, cioè:
- Strutture socio-sanitarie e anche socio assistenziali in regime di ricovero
- Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali non in regime di ricovero, inclusi centri riabilitativi, ambulatoriali e anche odontoiatrici
- Strutture ricettive alberghiere, istituti penitenziari, navi, stazioni e anche aeroporti
- Ristorazione pubblica e collettiva, nonchè mense aziendali e scolastiche
- Caserme, istituti di istruzione con strutture sportive, campeggi, palestre, centri di sport fitness e benessere ed infine strutture ad uso collettivo (stabilimenti balneari, ecc.)
Fonti
Crediti delle immagini
- Immagine in evidenza: flickr.com
- Figura 1: Canevari.it